Gli adeguamenti strutturali condominiali sono di fondamentale importanza per garantire l’accessibilità agli spazi di tutte le persone con disabilità. Tuttavia, tali interventi possono essere realizzati anche per agevolare i condòmini nel trasporto di carichi pesanti o in casi di disabilità temporanee.

Se in un articolo precedente abbiamo già parlato di come eliminare le barriere architettoniche, vorremmo qui approfondire i diritti del disabile nel condominio, portando l’attenzione sulle disposizioni di legge stabilite dal legislatore per favorire la mobilità e quindi una maggiore inclusione.
È però necessaria una premessa: negli immobili più recenti le misure degli ascensori per disabili sono spesso già a norma e sono disponibili rampe di accesso prive di barriere architettoniche. Il contenuto che segue fa dunque riferimento a immobili più datati, in cui le porte, gli ascensori o il vano scala risultano troppo stretti e altri fattori ostacolano l’accessibilità dell’edificio.

Diritti del disabile nel condominio

La tutela dei diritti di persone con disabilità all’interno dei condomini è fondamentale e inderogabile. Gli interventi per rendere il condominio accessibile includono la realizzazione di:

  • Rampe d’accesso
  • Pedane
  • Montascale
  • L’installazione o l’adeguamento di ascensori conformi alle normative vigenti e che rispettino il minimo delle misure dell’ascensore per disabili

È importante notare che, anche qualora in fase di assemblea condominiale si verificasse un rifiuto all’installazione dell’ascensore o venisse richiesta l’installazione di un montascale in opposizione al condominio, il soggetto avente diritto può procedere autonomamente e a proprie spese alla realizzazione degli interventi. L’assemblea può infatti esprimersi solo sulle spese necessarie per tali adeguamenti, ma non può in alcun modo impedire all’individuo di fruire di un suo diritto.

Si deve infine sottolineare come questo diritto rimanga tale anche nel caso in cui un condòmino abbia la necessità di ospitare un familiare con mobilità ridotta o con disabilità, pur non essendo egli stesso disabile.

Legge 104 barriere architettoniche condominio

La legge 104 è una normativa italiana che mira a garantire i diritti e l’integrazione sociale delle persone con disabilità. Approvata nel 1992, fornisce, tra le altre, indicazioni in merito alle agevolazioni lavorative e fiscali, promuovendo la cultura dell’accessibilità. L’obiettivo è quello di assicurare la piena e attiva partecipazione delle persone con disabilità alla vita sociale.

La normativa prevede inoltre incentivi fiscali per le persone con disabilità e per le loro famiglie, che possono comprendere detrazioni per spese mediche e contributi per l’acquisto di ausili e dispositivi specifici. Per interventi come l’installazione di un montascale, sia in condominio sia in abitazioni private, la legge 104 stabilisce che è possibile ottenere l’IVA agevolata del 4% per persone con mobilità ridotta.

Legge 13/89 e Decreto Ministeriale 236/89

La Legge n. 13 del 1989 definisce invece le “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”, per favorire il diritto di tutte le persone di muoversi e accedere liberamente agli spazi, stabilendo termini e modalità per garantire l’accessibilità nei condomini.

A questo si aggiunge il Decreto Ministeriale 236/89, che rappresenta il riferimento normativo per l’installazione di ascensori, garantendo l’accessibilità degli edifici privati e degli spazi pubblici, con l’obiettivo di eliminare le barriere architettoniche. La normativa stabilisce requisiti specifici riguardanti lo spazio necessario per l’installazione e la dimensione dell’ascensore per disabili

Progettare e installare un ascensore in una nuova struttura o in un edificio preesistente richiede però approcci di tipo diverso. Nel secondo caso bisogna prendere come riferimento misure leggermente inferiori rispetto a quelle relative ai nuovi stabili, tra cui:

  • Dimensioni minime della cabina dell’ascensore pari a 0,80 metri di larghezza e 1,20 metri di profondità
  • Piattaforma di fronte alla porta della cabina con una misura minima di 1,40 × 1,40 metri
  • In caso di adeguamento, le porte del piano possono essere ad anta incernierata purché dotate di sistema con apertura automatica

Legge 220 del 2012

Come già accennato, l’assemblea condominiale rappresenta un momento rilevante per valutare nuove misure di adeguamento strutturale. Come confermato dalla Legge 220 del 2012 e in base a quanto stabilito dall’articolo 1136 del Codice Civile, questa è regolarmente costituita con un numero di condòmini che rappresenti i due terzi del valore dell’intero edificio e i due terzi dei partecipanti al condominio. Il quorum viene raggiunto se il numero di voti rappresenta la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà dei presenti nell’edificio.

Nel caso in cui non sia stato possibile deliberare, viene effettuata una seconda convocazione. Il voto si ritiene favorevole se si manifesta solidarietà condominiale da parte della maggioranza degli intervenuti e con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio.

L’art. 10 della Legge 120 del 2020, il cosiddetto Decreto Semplificazioni, comma 3, ha modificato la legge n. 13 del 1989 con l’abrogazione dell’articolo 8, che vietava gli interventi che alteravano il decoro architettonico e che non assicuravano l’utilizzo e il godimento degli spazi comuni. Con l’introduzione di tale articolo, non si rende dunque più necessario tenere conto del decoro delle aree comuni, quanto garantirne stabilità e sicurezza. 

Con lo stesso Decreto è stato inoltre stabilito che gli interventi realizzati nello stabile non possono essere considerati in alcun modo innovazioni di carattere voluttuario ai sensi dell’articolo 1121. I condòmini non possono quindi avvalersi di questa motivazione per non approvare gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche.

Scrivici a info@minettomontascale.it per ricevere una consulenza ed effettuare adeguamenti strutturali nel tuo condominio.